Art. 4.
(Requisiti di accesso).

      1. Per l'accesso alla professione di autista di rappresentanza di cui all'articolo 2 della presente legge è richiesto:

          a) il diploma di istruzione secondaria di primo grado;

          b) la patente di guida di categoria «B»;

          c) il certificato di abilitazione professionale «CAP B»;

          d) l'iscrizione all'albo degli autisti;

          e) la conoscenza di almeno una lingua straniera individuata tra inglese, tedesco, spagnolo e francese;

          f) il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 12 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

          g) un'età non inferiore a quella prevista dall'articolo 115, comma 1, lettera d), del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

      2. Gli operatori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgono l'attività di autista meccanico, autista di scuolabus, ausiliario autista, autista coordinatore, autista al seguito di organi istituzionali, con almeno un anno effettivo di servizio continuativo o 2.000 ore di servizio espletate in tre anni, sono esonerati dall'esame finale previsto dall'articolo 5.

 

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